Docenti - Studenti - Famiglie

 

Alla luce delle attuali disposizioni del Ministero dell’Istruzione, non è prevista l’ammissione alla classe successiva di tutti gli studenti, né tanto meno l’ammissione cumulativa agli Esami di Stato.

Infatti, il Decreto Legge n. 22 del 8 aprile 2020 impone misure per

1. la regolare conclusione dell’anno scolastico;

2. lo svolgimento degli Esami di Stato.

Si vogliono esaminare le due misure in relazione al prosieguo del corrente anno scolastico, facendo delle considerazioni in merito.

 

L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto precisa che “Al ricorrere di situazioni di assoluta gravità è fatta salva la validità dell'anno scolastico. A seguito, infatti, dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che rientra senza dubbio tra gli eventi imprevedibili e straordinari, sono stati adottati atti normativi, analogamente a quanto avvenuto in altre situazioni similari, che garantiscono la validità dell’anno scolastico, derogando dal limite minimo di 200 giorni di lezione, di cui al menzionato articolo 74 del Testo Unico.“ (Nota n. 5394 del 07-04-2020)

Pertanto l’anno scolastico è valido a tutti gli effetti.

 

Per quanto attiene alla regolare conclusione dell’anno scolastico, interviene il Ministero dell’Istruzione con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 22 dell’8 aprile 2020, in cui nell’art. 1 comma 1 si precisa che “Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

Appare evidente che al momento attuale non è stato stabilito quali saranno le modalità di valutazione degli studenti e come si svolgeranno gli Esami di Stato.

 

Qualora le attività in presenza riprendano entro il 18 maggio 2020, il Decreto dice che seguiranno ordinanze per

a. disciplinare i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie;

b. costituire e nominare le commissioni d’esame, che saranno formate da docenti della classe con un presidente esterno all’Istituto;

c. determinare le prove d’esame, che potrebbero prevedere la sostituzione della seconda prova nazionale con una prova predisposta dalla commissione, in modo che sia più aderente a quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno scolastico.

 

Qualora le attività in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020 o per ragioni sanitarie non si possano svolgere esami in presenza, il Decreto dice che seguiranno ordinanze per

a. disciplinare le modalità, anche telematiche, per la valutazione finale degli alunni, compresi gli scrutini finali;

b. eliminare le prove scritte dell’Esame di Stato, sostituendole con un unico colloquio.

 

Sono comunque previste specifiche modalità per l’adattamento agli studenti con disabilità, con DSA e con BES.

 

Per quanto riguarda l’ammissione agli Esami di Stato, si segnala il comma 6 dell’art. 1, che viene riportato in versione integrale, per le personali considerazioni.

“6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017."

 

Belluno, 20 aprile 2020

Il dirigente scolastico

F.to Prof.ssa Ilaria Chiarusi

versione pdf

Torna su